< Il Veneto non è la Catalogna >. È vero. I catalani non difesero Troia da Achille, Menelao, Agamennone e dagli Aiaci. Noi sì. I Catalani non ebbero una talassocrazia per undici secoli. Noi sì. Ciò che più colpisce nelle parole di Ennio Fortuna, nell’intervento sul referendum sull’indipendenza del Veneto, non è tanto la riproposizione delle note tesi di autodifesa del ‘regime’, quanto il fatto che un giurista si limiti a dichiarare il contrasto tra l’aspirazione all’esercizio di un diritto di libertà di un popolo con una norma , l’art. 5 (unità e indivisibilità della repubblica) di una fonte del 1948; norma permeata da quello che Flaiano definì il fascismo dell’antifascismo ancor oggi imperante. E il contrasto determina, secondo Fortuna, l’inammissibilità del quesito referendario; punto e basta. Anzi – continua il magistrato – vae victis al Consiglio e Giunta regionali che, nel caso intendano proseguire sulla strada sbarrata dalla Corte Costituzionale, rischiano lo scioglimento.
Punto.
Non una riflessione sul tasso di democrazia di una consunta norma costituzionale di stampo ottocentesco (anzi, addirittura, settecentesco; 1791, per la precisione) che presenta evidenti profili liberticidi. Invero, i giuristi paiono non avvedersi che le loro posizioni somigliano ogni giorno di più alle teorizzazioni che formulò Carl Schmitt, il giurista del reich, in Teologia politica (1922) e nel Guardiano della Costituzione (1931). Ma Schmitt ebbe l’onestà intellettuale di non prospettare l’autodifesa dello Stato, attraverso lo spauracchio della Costituzione, come una questione giuridica, posto che affermava che la Costituzione non deriva da una normativa legale, ma dalla decisione politica di quelli che detengono il potere garantito costituzionalmente.
Non solo. Porre sul medesimo piano la norma dell’art.5 con quelle che tutelano libertà e diritti fondamentali, sottratte al procedimento di revisione costituzionale (eguaglianza dei cittadini e inviolabilità dei diritti umani), è davvero una speculazione intellettuale del tutto priva di pregio. Cosa abbiano in comune la tutela dell’uguaglianza formale e sostanziale (suprema norma etica) con il diktat sull’indivisibilità di uno Stato (contingente norma politica) solo lor signori sanno.
Ma vi è molto di più. Per sostenere un tale mostro giuridico e morale, lor signori negano l’esistenza stessa del popolo veneto, affermando l’esistenza del solo popolo italiano, con l’interna contraddizione anche giuridica dovuta al fatto che tale nozione è presente nello statuto della Regione Veneto riconosciuto dallo Stato italiano. E infatti, la Corte Costituzionale inserisce tra virgolette il lemma “cittadini veneti” e ci definisce solo abitanti della Regione o popolazione della Regione.

In altre parole, prima ancora dei diritti fondamentali dei veneti, lo Stato italiano nega al popolo veneto il diritto di esistere come soggetto di diritto interno e, a maggior ragione, internazionale.
Un popolo, citato da Omero, Strabone, Plinio, Livio, Alcmane, Esiodo, Pindaro, ridotto a tale grado di schiavitù da essere denunciata quale bestemmia costituzionale l’ipotesi di poter gestire le proprie risorse finanziarie. Caro Fortuna, “lascia ch’io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà”.
Lettera al Gazzettino in risposta ad un articolo di Ennio Fortuna.